Art. 2.

      1. L'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Il rapporto assicurativo dell'iscritto che gode di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale è nullo e improduttivo di effetti in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6».

      2. Gli eventuali contributi che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati versati alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti dai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, come sostituito dal comma 1

 

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del presente articolo, o riscossi sono restituiti dalla Cassa stessa agli interessati o ai loro aventi diritto, senza la necessità di specifica istanza o richiesta, maggiorati degli interessi al tasso legale, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.